Art. 3.
(Commissione tecnica esaminatrice).

      1. La commissione tecnica esaminatrice riceve le domande di ammissione all'esame necessario per ottenere una delle qualifiche di cui all'articolo 6 e predispone le sessioni di esame presso la propria sede, con una cadenza non inferiore a una ogni mese.
      2. La commissione tecnica esaminatrice è composta da nove membri, ciascuno con una qualifica che ne stabilisce l'ambito di competenza nella valutazione dell'esaminsando.
      3. I membri e le competenze della commissione tecnica esaminatrice sono i seguenti:

          a) un membro, nominato secondo il criterio della turnazione dai rispettivi comandi generali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, svolge le funzioni di presidente, verifica il corretto svolgimento delle operazioni di esame e notifica l'esito dell'esame stesso all'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5 al fine dell'iscrizione all'albo nazionale;

          b) un membro, nominato dal Capo della Polizia, svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          c) un membro, nominato dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri,

 

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svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti armi ed esplosivi;

          d) un membro, nominato dall'Ispettore generale capo del Corpo dei vigili del fuoco, svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti le normative antincendio ed antinfortunistiche;

          e) un membro, nominato dal Ministro della salute, svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti il primo soccorso;

          f) un membro, che svolge le funzioni di esaminatore per ciascuna qualifica di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 6, nominato dai rispettivi Ordini nazionali.

      4. Ai fini dello svolgimento e della valutazione dell'esame non sono ammessi titoli preferenziali.